Acque interne

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immagine illustrativa sul regime internazionale del mare

Nel diritto internazionale, le acque interne sono i fiumi, i laghi e la porzione di mare interna alla linea di base, ovvero alla linea di bassa marea della costa. Al pari delle altre zone del mare, le regole e la disciplina delle acque interne sono dettate dalla Convenzione di Montego Bay del 1982, tuttora in vigore.

Nelle acque interne la sovranità dello Stato è pari a quella che esso esercita sulla terraferma. Non vale quindi il diritto di passaggio inoffensivo (che deve essere concesso nel mare territoriale): le navi straniere che desiderano transitare nelle acque interne devono chiedere l'autorizzazione allo Stato costiero, fatta eccezione per le ipotesi di forza maggiore o grave pericolo.

L'articolo 8/2 della convenzione della Convenzione Onu di Montego Bay (1982) relativo alle acque interne statuisce che "Quando una linea di base diritta determinata conformemente al metodo descritto all'articolo 7 ha l'effetto di assoggettare al regime di acque interne aree che in precedenza non erano considerate tali, il diritto di passaggio inoffensivo previsto dalla presente Convenzione si estende a quelle acque".

Le navi straniere autorizzate ad entrare nelle acque interne sono sottoposte alle leggi dello Stato costiero, con un'unica eccezione: la giurisdizione penale per i reati commessi su navi straniere attraccate in un porto è attribuita (solitamente) allo Stato di bandiera, salvo che il comandante della nave non richieda l'intervento delle autorità locali, che vi sia pericolo per la pace e la sicurezza dello Stato costiero o che siano violate norme doganali (art. 8 Convenzione di Montego Bay). I reati commessi nel porto e i reati ivi commessi dall'equipaggio di una nave straniera ricadono sempre nella giurisdizione dello Stato costiero.

Acque Promiscue: Art. 24 - Navigazione Promiscua

Le navi addette alla navigazione interna quando entrano in acque marittime, devono osservare le norme di polizia marittima e sono sottoposte alla vigilanza degli organi competenti per la navigazione marittima.

Parimenti le navi addette alla navigazione marittima quanto entrano in acque interne, devono osservare le norme di polizia in vigore per tali acque e sono sottoposte alla vigilanza degli organi competenti per la navigazione interna.

La disposizione era già contenuta, in precisi termini, nel Codice della Marina Mercantile. Precisa il regolamento i limiti entro i quali può svolgersi la navigazione ai sensi dell'art. in esame (primo comma art. 4 reg. n.i. - r.t.). Nei casi dubbi i limiti delle zone di navigazione promiscua sono stabiliti dal capo del compartimento marittimo e dal direttore dell'Ispettorato di Porto Compartimentale se entrambi d'accordo. Se manca tale accordo aa competenza è attribuita ai Ministri dei Trasporti, per la Marina Mercantile e per la Difesa (Marina) i quali emettono un provvedimento congiunto.

Fuori dalle zone di navigazione promiscua la navigazione in acque interne di navi destinate alla navigazione marittima e viceversa la navigazione in acque marittime di navi destinate alla navigazione interna sono soggette alle disposizioni del regolamento e delle altre leggi e regolamenti speciali.

L'unica eccezione riguarda i trasporti riconosciti di carattere eccezionale dai Ministri dei Trasporti e per la Marina Mercantile. Anche in questo caso deve trattarsi di un provvedimento congiunto e d'accordo.

Con provvedimento n° 698 del 12 aprile 1957 dell'Ispettorato Compartimentale per il Veneto sono state riconosciute di navigazione promiscua alcune zone del Compartimento Marittimo di Monfalcone, di Venezia, Chioggia e Ravenna (vedi All. 10).

Oltre i limiti fissati per la navigazione promiscua con il suindicato provvedimento, in seguito ad accordo raggiunto tra il Ministero della Marina Mercantile e il Ministero dei Trasporti, è stato consentito il transito marittimo e lungo la congiungente Chioggia - Porto Levante alle navi della navigazione interna subordinate all'osservanza delle seguenti condizioni; le navi devono:

  1. avere una portata non inferiore alle 200 ton e devono essere munite di corrispondente contrassegno di bordo libero;
  2. essere motorizzate e poter sviluppare velocità non inferiore a 6 miglia orarie;
  3. essere riconosciute immediatamente idonee, dal punto di vista tecnico, alla traversata marittima da effettuarsi, sia inizialmente, e cioè al rilascio del certificato di navigabilità, sia in occasione delle successive periodiche convalide del documento ed anche tutte le volte in possa rendersi necessario nuovo accertamentoin dipendenza di speciali occorrenze, quali sinistri, avarie, ecc., conformemente alle norme in vigore;
  4. effettuare navigazione di puro transito, a completamento di quella svolta in misura preponderante su vie d'acqua interne, ed in condizioni di tempo e mare assicurate e comunque prevedibili.
DECRETO del 24.01.2013 - Regione Veneto

Delimitazione delle zone di navigazione promiscua[modifica | modifica wikitesto]

1. Visto l’articolo 24 del Codice della Navigazione approvato con il R.D. 30 marzo 1942, n. 327, che disciplina la navigazione promiscua, prescrivendo, in particolare, che le navi addette alla navigazione interna, quando entrano in acque marittime, devono osservare le norme di polizia marittima e sono sottoposte alla vigilanza degli organi competenti per la navigazione marittima. Parimenti le navi addette alla navigazione marittima, quando entrano in acque interne, devono osservare le norme di polizia in vigore per tali acque e sono sottoposte alla vigilanza degli organi competenti per la navigazione interna.
2. Visto l’articolo 4 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione (navigazione interna) approvato con D.P.R. 28 giugno 1949, n. 631, che disciplina le zone di navigazione promiscua
3. Visto l’articolo 4 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione (navigazione marittima) approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328, che al secondo comma stabilisce che nei casi dubbi i limiti delle zone di navigazione promiscua sono fissati d’accordo fra il capo del compartimento marittimo e il direttore dell’ispettorato compartimentale.

4. Visto l’art 4 della legge 5 marzo 1963, n. 366 “Nuove norme relative alla laguna di Venezia e di Marano-Grado” che disciplina la giurisdizione nei canali marittimi e nelle rimanenti parti della laguna di Venezia;

5. Visti il D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5, il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 che hanno conferito alla Regione Veneto le principali funzioni e compiti amministrativi in materia di navigazione interna già di competenza dello Stato ed in particolare l’art 15 del D.P.R. del 14 gennaio 1972, n. 5, che specifica che “viene delegato alle Regioni” di “determinare, d'intesa con i compartimenti marittimi, le zone di navigazione promiscue”, fermo restando il mantenimento in capo allo Stato delle funzioni relative alla sicurezza della navigazione;

6. Visti i precedenti decreti, del Direttore Marittimo di Venezia n. 09/81 del 19 marzo 1981 e del direttore M.C.T.C. del Veneto n. 698 del 12 aprile 1957, che definivano le zone di navigazione promiscua Visto il D.M. 9 febbraio 1990 “Modificazione al tracciato della linea di conterminazione della laguna di Venezia”;
7. Vista la L.R. 10 gennaio 1997, n. 1, recante “Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione”.

8. Visto il Verbale di riconsegna dall’Autorità Portuale di Venezia all’Autorità Marittima e da quest’ultima al Magistrato alle Acque di Venezia delle zone della laguna di Venezia già utilizzate ai fini portuali nonché dei corrispondenti canali che non rivestono più interesse per la navigazione marittima sottoscritto in data 20 luglio 1999.

9. Considerato che la legge n. 16/2000 in recepimento dei principi stabiliti dall’accordo europeo sulle grandi vie navigabili di importanza internazionale, con annessi, fatto a Ginevra il 19 gennaio 1996, ha istituito un piano coordinato di sviluppo e costruzione di una rete di vie navigabili d’importanza internazionale al fine di rendere più efficiente e vantaggioso il trasporto internazionale in Europa per via navigabile, includendo in tale accordo i “percorsi costieri”.

10. Visto il Decreto Legislativo 24 febbraio 2009, n. 22 “Attuazione della direttiva 2006/87/CE che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna, come modificata dalle direttive 2006/137/CE, 2008/59/CE, 2008/68/CE e 2008/87/CE” sul c.d. “certificato comunitario”.

11. Visto il D.Lgs. 14 giugno 2011, n. 104, “Attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime”.

12. Vista la nota prot. n. 15621 datata 27 settembre 2012 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporto – Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi statistici – Direzione Generale per il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne che detta indirizzi procedurali in materia;

13. Considerato opportuno, anche in riferimento al più ampio progetto delle “autostrade del mare”, di dare massima valorizzazione al trasporto fluviomarittimo.

14. Considerato, altresì, che il presente provvedimento delimita esclusivamente le zone di navigazione promiscua, mentre non costituisce atto ricognitivo degli ambiti territoriali di competenza amministrativa dell’Autorità Marittima e dell’Autorità della Navigazione Interna e che, pertanto, la suddivisione in acque marittime e acque interne sotto indicata è utilizzata esclusivamente per comodità descrittiva.
Tutto ciò premesso, di concerto

o Il Direttore Marittimo di Venezia

o Il Direttore della Direzione Generale Territoriale del Nord-Est

o il Dirigente della Direzione Mobilità della Regione del Veneto;

DECRETANO
Art. 1 – Le zone di acque marittime ed interne di seguito menzionate, sono riconosciute di navigazione promiscua:
  1. ACQUE MARITTIME – COMPARTIMENTO DI VENEZIA
i) I canali e le zone di navigazione della Laguna Veneta, sotto la giurisdizione dell’Autorità marittima, di cui all’art 4 della legge 5 marzo 1963, n. 366 e s.m.i.

ii) Le acque dei porti marittimi del compartimento.

iii) Le foci dei fiumi, per la parte marittima.

iv) Le acque costiere fino a tre miglia dalla costa.

  1. ACQUE INTERNE – ISPETTORATO DI PORTO DI VENEZIA
i) I canali e le zone di navigazione della Laguna Veneta, sottoposte alla disciplina della navigazione interna, di cui all’art 4 della legge 5 marzo 1963, n. 366 e s.m.i.

ii) l’Idrovia Litoranea Veneta così definita: tratto del fiume Sile da Conca del Cavallino a canale Cavetta, canale Cavetta, attraversamento fiume Piave, canale Revedoli, canale Largon, canale Commessera, attraversamento fiume Livenza, canale dell’Orologio, canale Saetta, tratto del canale Nicesolo, canale dei Lovi, canale del Morto, canale Canadare, canale Cavanella, attraversamento Porto Baseleghe, canale Lugugnana, canale Nuovo (di Bevazzana), attraversamento fiume Tagliamento;

iii) Variante dell’Idrovia Litoranea Veneta costituita dal Taglio Fiume Sile, da Portegrandi a Caposile, e dai tratti del fiume Sile da Caposile al canale Cavetta e dal Ponte del Cavallino alla Conca del Cavallino;

iv) Canale Nicesolo e canale Sindacale dalla foce fino a Ponte Sindacale;

v) Porto Interno di Caorle;

vi) Fiume Livenza, dalla foce fino al Ponte delle Bilance in località Sansonessa;

vii) Naviglio Brenta, dalla foce fino alla Conca di Porte Contarine;

viii) Canale Taglio Nuovissimo, dalla foce fino alla conca di Conche di Codevigo;

ix) Fiume Brenta, dalla foce fino al Ponte di Ca’ Pasqua;

x) Fiume Bacchiglione da Porta Cà di Pasqua a Bovolenta;

xi) Canale di Valle;

xii) Fiume Adige, dalla foce fino a Cavarzere;

xiii) Fiume Piave dalla foce di Cortellazzo fino al ponte San Donà di Piave;

xiv) Fiume Sile da Portegrandi a Treviso (Porto di Fiera);

  1. ACQUE MARITTIME – COMPARTIMENTO DI CHIOGGIA
i) I canali e le zone di navigazione della Laguna Veneta, sottoposte alla disciplina della navigazione interna, di cui all’art 4 della legge 5 marzo 1963, n. 366 e s.m.i..

ii) Le lagune e le sacche del delta Padano, per la parte di competenza.

iii) Po di Levante, per la parte di competenza.

iv) Le acque dei porti marittimi del Compartimento.

v) Le foci dei fiumi, per la parte marittima.

vi) Le acque costiere fino a tre miglia dalla costa.

  1. ACQUE INTERNE – ISPETTORATO DI PORTO DI ROVIGO
i) Po di Levante (per la parte di competenza) e Canali Fissero- Tartaro –Canal Bianco risalendo fino al confine tra Regione del Veneto e Regione Lombardia;

ii) Fiume Po dalla foce, con i rami deltizi di Pila, di Goro, di Tolle e della Gnocca, fino al confine tra Regione del Veneto e Regione Lombardia;

iii) Idrovia Po-Brondolo;

iv) Fiume Adige dalla foce fino a Cavarzere, per quanto di competenza.

v) Lagune e sacche del delta Padano, per la parte di competenza.

Art. 2 – La determinazione delle zone di navigazione promiscua è adottata ai soli fini amministrativi della navigazione e non vincola l’Autorità competente a garantire la praticabilità delle vie navigabili; a tal fine si rinvia alle disposizioni dell’Autorità competente che definiscono le condizioni di navigabilità tanto delle vie navigabili che dei porti.
Art. 3 – Entro i limiti delle sopra descritte zone di navigazione promiscua è consentita la navigazione delle navi addette alla navigazione marittima nelle acque interne e delle navi addette alla navigazione interna in acque marittime, purché gli Organismi riconosciuti quali autorizzati ed affidati dall’Amministrazione o il Dipartimento dei Trasporti Terrestri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (rispettivamente per le unità iscritte alla navigazione marittima e interna) abilitino le navi stesse per tali tipi di navigazione secondo quanto stabilito con specifici provvedimenti delle Autorità competenti in materia di sicurezza della navigazione.
Art. 4 - Il personale navigante, normalmente abilitato rispettivamente dalle Autorità Marittime e da quelle della Navigazione Interna, può esercitare la propria attività in tali acque secondo quanto stabilito con specifici provvedimenti delle Autorità competenti in materia di sicurezza della navigazione.
Art. 5 – Il Decreto della Direzione Marittima di Venezia n. 09/81 del 19 marzo 1981 è sostituito dal presente atto per la sola parte riguardante le acque dei Compartimenti Marittimi di Venezia e Chioggia.
Art. 6 – Il Decreto dell’Ispettorato Compartimentale M.C.T.C. per il Veneto n. 698 del 12 aprile 1957 è sostituito dal presente atto per la sola parte riguardante le acque dei Compartimenti Marittimi di Venezia e Chioggia (vedi attribuzioni conferite alla Regione del Veneto come indicato in premessa al n. 4).
Art. 7 – Le abilitazioni rilasciate anteriormente al presente provvedimento, o le abilitazione che saranno rilasciate in attesa del provvedimento di cui agli art. 3 e 4, devono intendersi limitate alla navigazione nelle sole zone promiscue non costiere (lagunari e fluviali) mentre per la navigazione nelle zone promiscue costiere di cui all’art.1 lettera a iv) e lettera e vi (entro 3 miglia dalla costa) sarà necessario il rilascio di abilitazione rispondente a quanto previsto dai provvedimenti di cui ai predetti artt. 3 e 4..
Il Direttore Marittimo di Venezia
Il Direttore della Direzione Generale Territoriale del Nord-Est
Il Dirigente Regionale

Bibliografia[modifica | modifica wikitesto]

  • Beurier (J.-P.) (coll.), Droits maritimes, Edizioni Dalloz (Parigi), 2ª ed. 2008, 1216 pagine, ISBN 978-2-247-07775-5
  • Angelelli (P.) & Moretti (Y.), Cours de droit maritime, Edizioni InfoMer (Rennes), 2008, 350 pagine, ISBN 978-2-913596-37-5
  • Antonio Cassese, Diritto internazionale, il Mulino, 2006, ISBN 978-88-15-11333-7
  • Luigi Geraci - Vincenzo Ferrantelli, La Disciplina Giuridica della Navigazione, La Navigazione Interna, CEDAM 1967

Voci correlate[modifica | modifica wikitesto]

Controllo di autoritàThesaurus BNCF 12244 · BNE (ESXX524829 (data) · BNF (FRcb11967913m (data)